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I ministri dell’agricoltura dell’Unione europea hanno raggiunto
oggi un accordo politico su un nuovo regolamento relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici,
che semplifica la materia sia per gli agricoltori che per i
consumatori. La nuova disciplina reca un insieme coerente di
obiettivi, principi e norme fondamentali sulla produzione
biologica, compreso un nuovo regime permanente d’importazione e
un sistema di controllo più razionale. L’uso del marchio
biologico UE è reso obbligatorio, ma può essere accompagnato da
marchi nazionali o privati. Un'apposita indicazione informerà i
consumatori del luogo di provenienza dei prodotti. Potranno
avvalersi del marchio biologico solo i prodotti alimentari che
contengono almeno il 95% di ingredienti biologici, ma i prodotti
non bio potranno indicare, nella composizione, gli eventuali
ingredienti biologici. Resta vietato l’uso di organismi
geneticamente modificati ed ora verrà indicato espressamente che
la presenza accidentale di OGM in misura non superiore allo 0,9%
vale anche per i prodotti bio. Rimane invariato l’elenco delle
sostanze autorizzate in agricoltura biologica. La nuova
normativa apre inoltre la possibilità di aggiungere ulteriori
disposizioni sull’acquacoltura, sulla vitivinicoltura, sulle
alghe e sui lieviti bio. Nella seconda fase di questo processo
di revisione del quadro normativo, sulla base del nuovo
regolamento, le rigorose modalità di applicazione vigenti
verranno trasposte dal regolamento preesistente al nuovo regime.
La commissaria all’agricoltura e allo sviluppo rurale Mariann
Fischer Boel ha così commentato l’accordo: “Si tratta di un
eccellente accordo, che renderà i prodotti bio più facilmente
riconoscibili nell’UE e farà sì che i consumatori sappiano
esattamente cosa acquistano. L'alimentazione biologica
rappresenta un mercato fiorente e in piena espansione. Mi auguro
che il nuovo quadro normativo assicuri continuità a questa
crescita, grazie al fruttuoso incontro tra domanda di mercato e
spirito imprenditoriale dei produttori europei.”
Il nuovo regolamento presenta le seguenti caratteristiche:
esplicita gli obiettivi, i principi e le norme di produzione
dell’agricoltura biologica, lasciando allo stesso tempo una
certa flessibilità per tenere conto delle condizioni locali e
dei vari stadi di sviluppo;
assicura che gli obiettivi e i principi si applichino ugualmente
a tutte le fasi della produzione biologica animale, vegetale, di
acquacoltura e di mangimi, nonché alla produzione di alimenti
biologici trasformati;
chiarifica la disciplina in materia di OGM, reiterando in
particolare l’assoluto divieto di utilizzare OGM nella
produzione biologica e precisando che il limite generale dello
0,9% per la presenza accidentale di OGM autorizzati si applica
anche ai prodotti biologici;
colma la lacuna legislativa per effetto della quale la presenza
fortuita di OGM in misura superiore allo 0,9% non impedisce
attualmente la vendita di un prodotto etichettato bio;
rende obbligatorio il marchio UE per i prodotti biologici di
origine comunitaria, consentendo tuttavia l'uso complementare di
marchi nazionali o privati, al fine di promuovere il “concetto
comune” di produzione biologica;
autorizza norme private più rigorose;
garantisce che siano etichettati bio soltanto gli alimenti
contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici;
autorizza l’indicazione degli ingredienti biologici nella
composizione dei prodotti non biologici;
non contempla il settore della ristorazione privata e
collettiva, ma autorizza gli Stati membri a regolamentare questo
comparto, in attesa di un riesame a livello UE nel 2011;
potenzia l’approccio basato sul rischio e migliora il sistema di
controllo, allineandolo al sistema ufficiale di controllo
vigente nell’UE per la generalità delle derrate alimentari e dei
mangimi, ma mantenendo anche controlli specifici per la
produzione biologica;
istituisce un nuovo regime permanente d’importazione, in virtù
del quale i paesi terzi possono esportare sul mercato dell’UE a
condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai
produttori dell'UE;
prescrive l’indicazione del luogo di provenienza dei prodotti,
anche per quelli importati che recano il marchio UE;
apre la possibilità di aggiungere ulteriori disposizioni sull’acquacoltura,
sulla vitivinicoltura, sulle alghe e sui lieviti biologici;
lascia invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in
agricoltura biologica, prescrive la pubblicazione delle
richieste di autorizzazione di nuove sostanze e sottopone a un
sistema centralizzato la concessione di eccezioni;
dà luogo alla trasposizione delle modalità di applicazione dal
regolamento precedente al nuovo, con particolare riguardo
all’elenco delle sostanze, alle norme in materia di controllo e
ad altre disposizioni applicative.
Nel 2005, circa 6 milioni di ettari sono stati coltivati secondo
il metodo biologico o riconvertiti alla produzione biologica
nell'UE a 25. Ciò rappresenta un aumento di oltre il 2% rispetto
al 2004. Nello stesso periodo il numero di produttori “bio” è
cresciuto di oltre il 6%.
Fonte
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_it.htm
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